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ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO REGIONE LOMBARDIA – n.1253 SEZIONE B

Regolamento Accademico

OBBLIGHI DEL DOCENTE: 

1. Il docente conforma la sua condotta al dovere dell’Accademia Musicale Crepaldi con impegno e responsabilità. 

2. In tale ambito, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità dell’offerta formativa, il docente deve in particolare:
a) svolgere le attività didattiche nel rispetto del contesto organizzativo deliberato dal consiglio direttivo e dal consiglio accademico;
b) partecipare alle riunioni dell’Accademia di cui fa parte;
c) curare i rapporti con gli allievi;
d) partecipare ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente;
e) collaborare con diligenza osservando le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Accademia, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
f) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
h) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;
i) durante l’orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
l) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico fisico in periodo di malattia od infortunio;
m) avere cura dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
n) non valersi di quanto è di proprietà di Accademia Musicale Crepaldi per ragioni che non siano di servizio;
o) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
p) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’Accademia, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 

CODICE DISCIPLINARE: 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: 

– alla intenzionalità del comportamento e alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
– al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
– all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
– al comportamento complessivo del docente, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio precedente;
– al comportamento verso gli utenti.
b) al docente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nell’allontanamento del docente (prima della fine dell’anno) per motivi gravi imputabili al docente, le lezioni rimanenti non saranno retribuite e verrà valutata la non retribuzione delle lezioni non ancora retribuite. 

2. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica al docente per:
a) ingiustificata inosservanza delle deliberazioni del consiglio direttivo e della direzione, anche in tema di assenze per malattia, nonché delle ore di lezione;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti dell’utenza;
c) negligenza nella cura dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali debba espletare azione di vigilanza durante le attività didattiche;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) insufficiente comprovato rendimento per qualità e quantità della prestazione professionale. 

3. La sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento con privazione della retribuzione si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione della sanzione, ovvero quando le mancanze previste presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del docente, agli eventuali danni causati all’Accademia, agli utenti o ai terzi;
c) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
d) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l’utenza o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
e) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Accademia, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione;
f) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Accademia o a terzi;
g) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente o collaboratore dell’Accademia. 

4. La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nell’articolo precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma precedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. 

5. Durante la sospensione dal servizio prevista dai precedenti articoli, il docente non sarà retribuito. 

6. La sanzione disciplinare di cessata collaborazione con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste agli articoli 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dalla collaborazione.
b) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente alla propria attività di docenza;
c) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità. 

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l’utenza o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi,
che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. reati di cui all’art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97. 

8. Le mancanze non espressamente previste negli articoli precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri decisi dall’Amministratore Unico e dall’Assemblea dei Soci di Accademia Musicale Crepaldi.